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B. e A. Rapisarda |
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CONSUETUDINI DI PATERNÒ
33 – Della vendita dei beni mobili del debitore. Fatta dalla Corte l’esecuzione nei beni mobili del debitore, la distrazione di essi starà all’arbitrio del giudice, purché (nella distrazione) non vada oltre il decimo giorno.
34 – Della vendita dei beni del debitore. Fatta dalla Corte l’esecuzione nei beni mobili del debitore, la loro distrazione (vendita) si faccia secondo l’arbitrio del giudice, purché nella vendita non vada oltre il decimo giorno. Ma la vendita dei beni immobili starà anche all’arbitrio del giudice, non andando oltre la quindicina nella vendita, concessa al debitore la facoltà di riscatto, di cose che si daranno a pagamento, si darà l’equivalente (?) in denaro e si riserverà al debitore, il tempo di un quadrimestre, naturalmente dopo la frapposizione del secondo decreto. E se per caso il debitore non avrà riconosciuto il debito e, negando, sarà stato contestato, a suo danno.
35 – In qual modo si esiga il debito da un iniquo debitore. Se qualcuno sia obbligato verso un altro in certi termini per due once o più, che non per casi a lui sovrastanti di incendio, di naufragio o incursione nemica o di ladroni, ma per frode ed iniquo motivo, a cui il dolo o la frode non darà causa prossima o remota, le quali cose si possano presumere al di là dei predetti casi nella presente consuetudine, ricusi di pagare al creditore il detto debito, o non sia solvibile, sia tenuto per tanto tempo in mala paga fino a quando abbia restituito e pagato al creditore tutto il debito. Ma se al debitore accadranno i detti casi, o qualcuno dei medesimi, per i quali non sia solvibile, che il debitore stesso non sia cacciato in mala paga, ma giuri nelle mani del creditore o della corte della stessa terra, che da tutto ciò che acquisterà e potrà guadagnare, detratte le spese necessarie al suo mantenimento, offra e assegni fedelmente al suo creditore tutto il pagamento. Barbaro Rapisarda - Agatina Rapisarda, Consuetudini di Paternò |
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